DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'ADOZIONE NAZIONALE
-Oggetto.
Trattasi di dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, ovvero una richiesta volta ad ottenere l’adozione di uno o più minori dichiarati adottabili in Italia (anche di nazionalità non italiana).
-Normativa.
Artt. 22 e seguenti Legge 184/83.
- Rito.
Il rito del procedimento è quello della volontaria giurisdizione, ex artt. 737 c.p.c., e non è richiesta assistenza legale.
-Prerequisiti per la presentazione dell’istanza.
Possono manifestare disponibilità all’adozione nazionale i coniugi residenti in Italia o cittadini italiani residenti all’estero, uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto. Il requisito della stabilità della coppia può ritenersi realizzato anche quando i coniugi, pur uniti in matrimonio per un periodo inferiore, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza.
L'età degli aspiranti adottanti deve essere superiore di almeno diciotto anni, e di non più di quarantacinque anni, rispetto all'età dell'adottando, con la possibilità di deroga solo nel caso in cui ciò venga incontro alla tutela dell’interesse del minore.
Ad ogni modo, non è preclusa l'adozione quando il suddetto limite massimo di età sia superato, da uno solo dei coniugi istanti, in misura non superiore a dieci anni.
-Modalità di presentazione dell’istanza e documentazione necessaria.
Per la presentazione della dichiarazione di disponibilità è necessario allegare la seguente documentazione:
- istanza (il cui modello è disponibile alla sezione "moduli")
- certificato di nascita
- certificato di residenza
- certificato di matrimonio
- stato di famiglia
- certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dalle strutture pubbliche
- dichiarazione dei redditi
- dichiarazione di assenso all’adozione rilasciata dai genitori di ciascuno dei due coniugi con firma autenticata o certificato di morte se i genitori sono deceduti
- certificato penale e certificato dei carichi pendenti
- foto dei coniugi.
L’istanza di disponibilità all’adozione decade dopo tre anni dalla data di presentazione, ma può essere ripresentata, allegando nuovamente la medesima documentazione, eventualmente aggiornata.
La documentazione e il modulo debitamente compilato dovranno essere depositati in cartaceo presso la cancelleria, mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo civile.tribmin.sassari@giustiziacert.it.
-Le principali fasi del procedimento.
A seguito del deposito dell’istanza, e della sua iscrizione a registro informatico di cancelleria con attribuzione del relativo numero identificativo, il Tribunale, d’ordine del Presidente, dispone che vengano effettuate le indagini sociali e psicologiche previste dalla normativa, a cura dei competenti Servizi Sociali. Questi redigeranno, nel termine di quattro mesi, una approfondita relazione sulla coppia istante, che sarà successivamente convocata per sostenere un colloquio con i giudici onorari assegnatario del procedimento.
Il fascicolo della coppia, comprensivo della documentazione allegata, della relazione dei servizi e del verbale del colloquio, verrà quindi posto a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento della coppia stessa con un minore adottabile, e ciò qualora venga ritenuta, all’esito di decisione assunta in camera di consiglio, quale coppia più adatta alle esigenze del medesimo minore.
A seguito dell’abbinamento, verrà disposto l’affidamento preadottivo e l’inserimento del minore presso il nuovo nucleo familiare. Decorso un anno di tempo, perverrà un’ulteriore relazione dei competenti Servizi Sociali, del Consultorio familiare e del tutore designato, i quali riferiranno dell’andamento dell’affidamento.
In caso di giudizio favorevole sull’esito dell’affidamento preadottivo, sentito il Pubblico Ministero, dato ascolto gli aspiranti genitori - e, se maggiore di dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento, allo stesso minore -, il TM dichiarerà mediante sentenza l’adozione del minore da parte dei genitori adottivi.
- Costi.
Esente da contributo unificato, da anticipazione forfettaria delle spese, da diritti e da bolli.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
-Oggetto
L’istituto dell’adozione in casi particolari è disciplinato dagli artt. 44 e seguenti L. 4 maggio 1983 n. 184 (come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149).
- Normativa
Artt. 44 e seguenti L. 4 maggio 1983 n. 184 (come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149).
-Rito
Il rito del procedimento è quello della volontaria giurisdizione, ex artt. 737 c.p.c., e non è richiesta assistenza legale.
-Prerequisiti per la presentazione dell’istanza
Nelle ipotesi descritte dall’art. 44 L. 4 maggio 1983 n. 184, i minori possono essere adottati, anche in presenza di altri figli:
lett. a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre. L’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta solo su richiesta di entrambi i coniugi. L’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di chi intende adottare;
lett. b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
lett. c) quando il minore sia orfano di padre e di madre e con handicap accertato (in tal caso, deve essere sentito il legale rappresentante in sua vece, qualora il minore non possa essere sentito a causa delle sue condizioni). L’adozione è consentita anche a persona non coniugata. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta su richiesta da parte di entrambi i coniugi;
lett. d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre – adottivo. L’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di chi intende adottare. Anche in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
E’, in ogni caso, indispensabile il consenso dell’adottando che abbia superato i quattordici anni. Se, inoltre, l’adottando ha compiuto i dodici anni – e, se capace di discernimento, anche qualora di età inferiore - deve essere personalmente sentito. Se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni, l’adozione può essere disposta solo dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
Inoltre, per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori titolari della responsabilità sul minore e del coniuge dell’adottando (salvo particolari casi e sempre nell’interesse dell’adottando).
-Modalità di presentazione dell’istanza e documentazione necessaria.
All’istanza (modulo link) è necessario allegare la seguente documentazione:
-atto di nascita dell’adottante;
-certificati di residenza dell’adottante;
-certificato di stato di famiglia (eventualmente sostituito da autocertificazioni);
-certificato integrale dell’atto di nascita dell’adottando;
-certificato di morte dei genitori biologici se deceduti (nelle ipotesi contemplate dalle lett. a e c) o, se viventi, dichiarazione di assenso all’adozione;
-dichiarazione di assenso del coniuge dell’adottante (se persona coniugata);
-certificato di sana e robusta costituzione psicofisica da effettuarsi presso una struttura pubblica
La documentazione e il modulo debitamente compilato dovranno essere depositati in cartaceo presso la cancelleria, mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo civile.tribmin.sassari@giustiziacert.it.
-Le principali fasi del procedimento.
Il Tribunale per i Minorenni, verificata la sussistenza dei presupposti descritti e sentiti i genitori dell’adottando, dispone accurate indagini psico-sociali sull’adottante, sul minore e sulla sua famiglia per accertarsi che l’adozione sia rispondente all’interesse del minore sotto ogni profilo. Sentiti il Pubblico Ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza in camera di consiglio.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione degli stessi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore. A tal proposito, l’adottante ha il dovere deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di adozione.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la dispone: fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso.
La revoca dell’adozione può essere richiesta dall’adottante in particolari casi o dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri degli adottanti.
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine - salve le eccezioni stabilite dalla legge - e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante - fatte salve, anche in questo caso, le eccezioni stabilite dalla legge - (art. 300 c.c.).
La adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione ed i diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile (art. 304 c.c.).
- Costi.
Esente da contributo unificato, da anticipazione forfettaria delle spese, da diritti e da bolli.
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
-Oggetto.
Trattasi di dichiarazione volta ad ottenere l’idoneità all’adozione di minori dichiarati adottabili all’estero.
-Normativa
Artt. 29 bis e seguenti Legge 184/83
- Rito
Il procedimento è disciplinato dal rito della volontaria giurisdizione, ex artt. 737 c.p.c., e non richiede assistenza legale.
- Requisiti per la presentazione dell’istanza.
Possono depositare istanza i coniugi residenti in Italia o cittadini italiani residenti all’estero, uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto. Il requisito della stabilità della coppia può ritenersi realizzato anche quando i coniugi, pur uniti in matrimonio per un periodo inferiore, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la detta continuità e stabilità della convivenza.
L'età degli aspiranti adottanti deve essere superiore di almeno diciotto anni, e di non più di quarantacinque anni, rispetto all'età dell'adottando, con la possibilità di deroga solo nel caso in cui ciò venga incontro all’interesse del minore.
Ad ogni modo, non è preclusa l'adozione quando il suddetto limite massimo di età sia superato, da uno solo dei coniugi istanti, in misura non superiore a dieci anni.
-Modalità di deposito dell’istanza e documentazione necessaria
Per l’accesso al servizio è necessario compilare un’istanza (il cui modello è disponibile alla sezione "moduli"), allegando la seguente documentazione:
- certificato di nascita
- certificato di residenza
- certificato di matrimonio
- stato di famiglia
- certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dalle strutture pubbliche
- dichiarazione dei redditi
- dichiarazione di assenso all’adozione rilasciata dai genitori di ciascuno dei due coniugi con firma autenticata o certificato di morte se i genitori sono deceduti
- certificato penale e certificato dei carichi pendenti
- foto dei coniugi.
L’istanza di disponibilità all’adozione decade dopo tre anni dalla data di presentazione, ma può essere ripresentata allegando nuovamente la medesima documentazione, eventualmente aggiornata.
La documentazione e il modulo debitamente compilato dovranno essere depositati in cartaceo presso la cancelleria, mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo civile.tribmin.sassari@giustiziacert.it.
-Le principali fasi del procedimento
A seguito del deposito dell’istanza, e della sua iscrizione a registro informatico di cancelleria con attribuzione del relativo numero identificativo, il Tribunale dispone che vengano effettuate le indagini sociali e psicologiche previste dalla normativa, a cura dei competenti Servizi Sociali. Questi redigeranno, nel termine di quattro mesi, una approfondita relazione sulla coppia istante, che sarà successivamente convocata per sostenere un colloquio con i giudici onorari assegnatari del procedimento.
In seguito, il Tribunale emetterà il decreto che dichiara o meno l’idoneità della coppia ad adottare un minore straniero. In caso di decreto di idoneità, entro un anno dall’emissione dello stesso la coppia potrà rivolgersi agli enti e alle associazioni, tra quelli autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), i quali si occupano di istruire la pratica per l’estero. Nel caso in cui, invece, vi sia un decreto di rigetto della richiesta di idoneità, la coppia può ricorrere in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla notifica dello stesso.
All’esito positivo della procedura presso il paese estero, l’autorità straniera autorizzerà l’adozione (o l’affidamento preadottivo, a seconda della legislazione del paese) del minore da parte dei coniugi italiani istanti.
L’ente autorizzato provvederà a comunicare il provvedimento straniero di autorizzazione alla Commissione per le Adozioni Internazionali la quale, previa verifica delle condizioni previste dall’art. 32 legge 184/83, autorizzerà l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia e, a sua volta, trasmetterà detta autorizzazione all’autorità consolare italiana, che rilascerà il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione. Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero, viene data tempestiva comunicazione alla Commissione e al Tribunale per i Minorenni competente.
Ottenuta l’autorizzazione - da parte della Commissione - e il visto - da parte dell’autorità consolare italiana – all’ingresso del minore in Italia, i coniugi dovranno richiedere alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno del minore.
A questo punto, gli adottanti dovranno depositare presso il Tribunale per i Minorenni di residenza la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo stato estero e presentare (come da relativa scheda) domanda di trascrizione o di riconoscimento efficacia in Italia del provvedimento di adozione emesso dal paese straniero.
-Costi.
Esente da contributo unificato, da anticipazione forfettaria delle spese, da diritti e da bolli.
Moduli - Tribunale per i Minorenni